associazione unopertutti

NUOVI CONTRIBUTI PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI triennio 2016-2018

Legge regionale 82 del 28 dicembre 2015
La l.r. 45/2013, così  come previsto e più volte confermato, ha cessato di avere i suoi effetti in data 31.12.2015 (anche se le domande annualità 2015 sono presentabili da parte dei cittadini fino al 31.01.2016).
In data 28 dicembre 2015 è stata però approvata la legge regionale n. 82 cheall’articolo n. 5, istituisce per il triennio 2016 – 2018 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori di 18 anni disabili.
Le modalità di presentazione delle richieste di contributo sono in parte diverse rispetto alla l.r. 45/2013, così come taluni requisiti che andiamo di seguito ad elencare:
– il contributo è annuale per il triennio 2016 – 2018 ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore disabile  in presenza di un’accertata condizione di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
– ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo;
– le istanze devono essere presentate, al proprio Comune di residenza, entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo;
– l’istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà, indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia  parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
– sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, a partire dalla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo;
–  il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
– il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale
Resta invece invariata la procedura telematica che prevede sempre l’ inserimento della richiesta da parte di un facilitatore, l’istruttoria da parte dell’istruttore e la validazione da parte del validatore, sulla stessa piattaforma web usata per la l.r. 45/2013 (la sezione di lavoro per i nuovi contributi sarà disponibile a partire dal 1 febbraio).
Solo dopo tali operazioni le richieste di contributo arriveranno in Regione per il relativo pagamento. Al comma 3 del medesimo articolo 5 della l.r. 82/2015, infatti, è previsto infatti che il contributo annuale di cui sopra sia concesso dal Comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza che va però presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.
Per facilitare e velocizzare le procedure telematiche finalizzate ad attuare la nuova legge, tutte le figure autorizzate e abilitate fino ad oggi per la l.r. 45/2013 per ogni Comune o Ente associato,.saranno automaticamente attivate anche per operare sulla piattaforma web nella nuova sezione dedicata ai nuovi contributi legge regionale 82/2015.
La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dal sito della Regione Toscana, alla ricerca atti, decreto dirigenziale n. 6436 del 29.12.2015.
La piattaforma web aggiornata con la nuova legge sarà funzionante a partire dal 1 febbraio